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STATUTO ASSOCIAZIONE PORTO DI TERRA

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l’Associazione senza personalità giuridica denominata

“Porto di Terra”

di seguito più brevemente indicata in questo statuto come “Associazione.

 

1-2 L’acronimo “ETS” integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall’Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all’iscrizione nell’attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell’art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

 

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L’Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale in conformità alle eventuali norme particolari che ne disciplinino l’esercizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività di interesse generale di cui alle lettere d,i,k,l,v dell’articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. Segnatamente essa potrà:

a) Istituire e gestite corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere culturale, scientifico, formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione sociale, culturale, sportiva, linguistica e di recupero anche con rilascio di crediti formativi;

b) corsi e aggiornamenti per l’apprendimento formale, non formale ed informale, rivolti ai cittadini di qualsiasi nazionalità, favorendo di conseguenza l'interscambio del turismo, sociale ed ambientale, culturale e sportivo;

c) favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali, ambientali, sportive, turistiche, attraverso forme associative, federative e consortili con altre organizzazioni democratiche.

2-4 L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.

2-5 L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

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Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del Codice del Terzo settore, l’Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici,

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all’atto dell’adesione iniziale che negli esercizi successivi.

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Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L’Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche socie. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro trenta giorni le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;

c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

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Art. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al rinnovo delle quote associative annuali entro il 31 gennaio di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro dieci giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all’Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

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Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L’Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

6-2 L’Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

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Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente ed Amministratore;

c) il Consiglio Direttivo;

d) l’Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

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Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.

8-10 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.

8-11 L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-12 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L’Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L’Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell’Organo di controllo;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all’ordine

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Art. 10 – CRITERI DI RELATIVA NON DIRETTIVITA’

9-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la carica di amministratori in altre società, o associazioni .

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 10 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale e l’amministrazione dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

g) l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;

h) l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;

i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

9-9 Fatta eccezione per i componenti dell’Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

 

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

10-1 Il Consiglio Direttivo decade:

a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;

c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro dieci giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi venti giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

a) per dimissioni;

b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro dieci  giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi venti  giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

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Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

11-1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, predisponendo appositi report da sottoporre all’Amministratore.

11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

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Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12-2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all’assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

12-3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

  • potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

  • in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

  • dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

  • dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12-4 Se l’Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12-5 Se l’Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12-6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

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Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13-1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.

13-2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13-3 Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

13-4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro.

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Art. 14 SCIOGLIMENTO

14-1 L’Associazione ha durata illimitata.

14-2 Il suo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un’altra associazione di promozione sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

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ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro..

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Art. 16 NORME APPLICABILI

16-1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

 

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